Modifica al Codice della Strada concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli

Scritto il 22/02/2024

Si avverte la cittadinanza che, con l’approvazione del D.L. 22/11/2023 n° 184, sono state apportate importanti modifiche inerenti all’obbligo della copertura assicurativa per i veicoli (RCA). La norma anzitutto indica le caratteristiche dei veicoli che sono sottoposti a tale obbligo (art 1 comma da 1 a 3 e 1 bis), escludendo i veicoli che non siano azionati ESCLUSIVAMENTE da forza meccanica. Ad esempio, i velocipedi a pedalata assistita non avranno l’obbligo di copertura RCA.
L’art 122 determina poi quando un veicolo debba essere assicurato e specifica che tale obbligo si estende a tutti i veicoli “utilizzati conformemente alla loro funzione in quanto mezzi di trasporto al momento dell’incidente”. Introducendo questo principio, la norma estende l’obbligo anche nei confronti dei veicoli posti al di fuori della strada intesa come tale e anche in aree sottoposte a restrizioni di accesso non soggette al pubblico passaggio alle quali possono accedere solo persone autorizzate (come un cortile condominiale). L’art 122bis pone in essere alcune deroghe a questo principio dove la copertura RCA non è obbligatoria solo in alcuni specifici casi. L’Ufficio di Polizia Locale è a disposizione per eventuali chiarimenti e lascia la normativa di riferimento a vostra disposizione consultabile dal link sotto riportato